4 Settembre 2019
Statuto societario
ACQUEDOTTI S.C.P.A.
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO
Articolo 1
In conformità dell’art.12, comma 3, lett. E della Legge 08/06/1990 n. 142 ed ai sensi degli artt. 2615 ter e 2328 cod. civ. è costituita una società consortile per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata “ACQUEDOTTI S.C.P.A.”.
Articolo 2
La società ha sede in ORTA DI ATELLA (CE) .
E’ di competenza dell’Organo di Amministrazione istituire o sopprimere agenzie, depositi, filiali e rappresentanze, ovunque ritenga opportuno.
Il mutamento dell’indirizzo (nell’ambito dello stesso Comune) può essere effettuato con semplice decisione dell’Organo Amministrativo, che è abilitato alle conseguenti dichiarazioni al competente Registro delle Imprese; tale decisione, però, dovrà essere sottoposta alla ratifica nella prima assemblea dei soci .
Articolo 3
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma dì legge.
Articolo 4
CAPITALE SOCIALE – AZIONI
La società ha scopo consortile e si prefigge, ai sensi dell’art. 9 della Legge 8/9/1990 n. 142, di realizzare il seguente oggetto:
- la gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature e impianti di sollevamento di depurazione) nell’ambito del territorio della Regione Campania secondo gli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Legge Regionale 21/05/1997 n. 14 in attuazione della Legge 36/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché lavori di adeguamento funzionale normativo e di ristrutturazione degli stessi;
- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti fognari , collettamento e depurazione delle acque reflue;
- l’approvvigionamento e la distribuzione, con relativa impiantistica, dell’acqua potabile;
- la costruzione e/o gestione di impianti di depurazione, di trattamento di residui solidi {urbani e speciali), costruzioni e gestioni di impianti e reti di distribuzione di acque per uso potabile, costruzione e gestione impianti e collettori fognari;
- il servizio di fatturazione dei consumi degli utenti dei servizi somministrati e riscossione dei relativi canoni e delle tariffe, comprese le azioni per il recupero dei crediti;
- l’esercizio dì tutte le attività dirette ai conseguimento delle suindicate attività;
- la presentazione delle istanze finalizzate all’acquisizione di finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere e/o loro gestione, connesse con le attività ed interventi innanzi indicati .
La società potrà curare altresì la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionali nei settori di attività della stessa.
La società, infine, nell’ambito dei propri fini istituzionali, potrà stipulare accordi o convenzioni inerenti le dette attività con enti e società aventi analogo oggetto sociale.
TITOLO II
Articolo 5
II capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00 {centoventimila/00) , ed è suddiviso in n. 120,000 (centoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell’assemblea straordinaria mediante l’emissione di azioni ordinarie o privilegiate.
Al Comune fondatore o ai soci pubblici in base a quanto disposto dall’art. 22, comma 3 lett. E della Legge 8/6/1990 n. 142, e riservato almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; il restante 49% (quarantanove per cento) potrà essere acquisito da soggetti privati che operino in settori uguali o affini a quelli individuati dallo Statuto della società per il conseguimento dell’oggetto sociale.
I conferimenti possono essere eseguiti anche con beni diversi dal denaro.
Nel caso di aumento del capitale sociale il diritto di opzione è regolato dall’art. 2441 C.C. , fermo restando che in ogni caso la maggioranza azionaria non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale deve essere detenuta dai Comuni e/o Enti Pubblici che partecipano al capitale sociale.
Alla società una volta costituita potranno essere ammessi con il consenso di tutti i soci fondatori, come soci ordinari, persone giuridiche private, o altri Enti Pubblici che converiranno la gestione dei servizi rientranti nell’oggetto della Società.
Sulla domanda dì ammissione decide il consiglio di amministrazione, cui spetta altresì, di determinare il tempo, le condizioni e le modalità di versamento degli importi azionari singolarmente ammessi e sottoscritti entro 90 giorni dalla richiesta.
Nel caso di ammissione di nuovi soci verrà operata da parte dei soci fondatori , una cessione di azioni o di rinunzia del diritto di opzione nel caso che l’ammissione avvenga a seguito di aumento del capitale sociale, osservando comunque il rispetto dei limiti percentuali stabiliti al precedente comma del presente articolo.
Articolo 6
Le azioni sono indivisibili anche nel caso di successione a causa dì morte.
In tal caso, se gli aventi diritto saranno due o più, essi dovranno essere rappresentati da uno di essi designato dagli eredi .
Articolo 7
II possesso delle azioni costituisce per sé solo adesione incondizionata all’atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell’assemblea anteriori al possesso. Esso da diritto a partecipare alle assemblee ed alla ripartizione degli utili sociali .
Articolo 8
II trasferimento delle azioni avrà effetto dal giorno della iscrizione nel libro dei soci.
Qualsiasi forma dì garanzia e qualunque diritto reale e di godimento sulle azioni avrà il suo effetto dalla relativa iscrizione nel libro dei soci.
Articolo 9
La società può emettere obbligazioni al portatore e/o nominative sotto la osservanza delle disposizioni di legge, demandando all’assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.
Oltre che dal capitale sociale e dalle risorse e dall’emissione di obbligazioni , la società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:
- a) finanziamenti a media e lunga scadenza da attingere presso aziende e/o istituti di credito;
- b) contributi forniti a qualsiasi titolo da Enti pubblici o assimilati;
- c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali;
Sono consentiti finanziamenti da parte dei soci però unicamente entro i limiti di legge e quindi secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R. .
I finanziamenti concessi dai soci alla società sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall’art. 1282 e. e., salvo patto contrario.
Tali finanziamenti possono essere effettuati anche non in proporzione al capitale sociale ma si intendono sempre non onerosi .
I soci Pubblici a norma dell’art. 49 comma II del D.Lgv. 25/2/1995 n.77 possono rilasciare garanzia fidejussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti.
Ai sensi dell’art. 2345, I comma C.C. la società potrà richiedere ai soci privati di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro con obbligo per i soci privati di eseguirle. Il Consiglio di Amministrazione determinerà il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso relativi a tali prestazioni nonché le sanzioni per il caso di inadempimento .
TITOLO III
RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ’
Articolo 10
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o inadempimento dall’Amministratore Delegato. L’Assemblea nominerà un segretario anche non socio e sceglierà, se del caso, due scrutatori.
Le assemblee potranno tenersi anche in luoghi diversi dalla sede sociale, ma entro i confini della Regione Campania.
Articolo 11
L’assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti .
Articolo 12
L’assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In mancanza delle formalità suddette l’assemblea si ritiene validamente costituita e deliberante al verificarsi delle condizioni di cui al IV comma dell’art. 2366 C.C.
Articolo 13
Hanno diritto di partecipare all’assemblea gli azionisti che abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale o l’Istituto di Credito che sarà indicato quale Cassa incaricata almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Ogni azione da diritto ad un voto. L’azionista può farsi rappresentare nell’assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta apposta anche sul biglietto di ammissione, nei modi e con i limiti di cui all’art. 2372 Codice Civile.
Articolo 14
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro 180 giorni qualora ricorressero le condizioni di cui all’ultimo inciso del II comma dell’art. 2364 C.C.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata, oltre che nei casi o per oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno.
Articolo 15
L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più dei 2/3 del capitale sociale.
In seconda convocazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più dei 2/3 del capitale sociale.
In seconda convocazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti .
Articolo 16
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri di cui la metà più uno nominati dai soci pubblici e gli altri dai soci privati. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea che approva il bilancio dell’ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca o dimissioni. Se in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più amministratori si applicano le norme del Codice Civile.
Ove tuttavia l’amministratore o gli amministratori da sostituire fossero fra quelli designati dagli Enti pubblici, la nomina in via sostitutiva compete a questi ultimi.
La maggioranza dei membri del Consiglio, ai sensi dell’art. 2449 C.C. è nominata direttamente dai Soci Enti Pubblici, cui è riservata la facoltà di revocare i membri nominati. nelle forme previste dalle previste normative vigenti o appositi rego1amenti .
La minoranza del Consiglio di Amministrazione è nominata dall’assemblea su indicazione dei soci non pubblici.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente fra i Consiglieri designati dagli Enti pubblici, per il quale determinano le relative attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, tranne quelle indelegabili per legge, ad un Amministratore Delegato da scegliersi tra i Consiglieri designati dai soci privati o da questi indicato.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, e spettano altresì eventuali indennità deliberate dall’assemblea, comunque nei limiti dì cui alla Legge 27/12/1985 n. 816 e successive modificazioni, tranne che per l’Amministratore Delegato, il cui compenso sarà fissato con riferimento all’impegno operativo richiesto.
Il Consiglio dì Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta costui lo ritenga opportuno o quando gli sia fatta richiesta dall’amministratore delegato su argomenti da esso proposti .
La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, pec o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad accertare l’avvenuta ricezione della comunicazione da inviare ai consiglieri ed al Collegio Sindacale almeno otto giorni prima della data dì fissazione dell’adunanza.
Il consiglio può essere convocato in caso di urgenza, con indicazione degli argomenti da trattare, anche a mezzo telegramma o pec , nelle 24 ore precedenti alla fissazione dell’adunanza. Per la validità della riunione di Consiglio e per il relativo quorum deliberativo, occorre la presenza di un numero di membri pari almeno alla metà più due di quelli complessivamente in carica con arrotondamento per difetto.
Le proposte deliberative sono approvate a maggioranza.
Articolo 17
All’organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ferme restando le competenze riservate alla decisione dei Soci.
Articolo 18
La firma e la rappresentanza sociale verso i terzi ed in giudizio, nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all’Amministratore Delegato.
Articolo 19
II Consiglio di Amministrazione è coadiuvato da un Comitato Tecnico Consultivo, composto da un numero variabile dì Consiglieri, di cui fanno parte, di diritto, il Presidente e 1 ‘ Amministratore Delegato della società, o loro delegati. nonché da un numero di Consiglieri pari ad i Comuni che non siano rappresentati in seno al Consiglio dì Amministrazione.
Ciascuno dei Comuni che non siano rappresentati in Consiglio di Amministrazione ha quindi diritto a nominare un proprio componente del Comitato Tecnico Consultivo.
La nomina e la eventuale sostituzione del proprio rappresentante in seno al Comitato Tecnico Consultivo è effettuato da ciascun socio avente diritto, a mezzo lettera raccomandata o pec, da inoltrare al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Tecnico Consultivo è istituito dal Consiglio di Amministrazione e si esprime su tutte le questioni su cui viene convocato da quest’ultimo e può riunirsi ed esprimere il proprio parere anche contemporaneamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
La durata in carica del Comitato Tecnico Consultivo e dei suoi Componenti coincide con quella di scadenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva, per il singolo Componente, la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni. evento naturale, sostituzione o revoca da parte del socio che lo ha nominato.
Il Comitato Tecnico Consultivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal proprio delegato.
La decadenza o la sostituzione da parte del socio che lo ha nominato quale proprio rappresentante in seno al Comitato determina l’automatica decadenza anche dalla carica di Presidente.
Per la prima volta il Comitato Tecnico Consultivo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato entro 3 giorni dalla convocazione della riunione di Consiglio sui cui argomenti all’Ordine del Giorno il Comitato deve esprimersi.
La convocazione è effettuata entro i termini e con le stesse modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.
Il parere, in tal modo espresso, è obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio di Amministrazione, al quale va trasmesso, a cura del Presidente del Comitato Consultivo o anche di uno qualsiasi dei suoi Componenti, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione sui cui argomenti all’Ordine del Giorno il Comitato Consultivo si sia espresso.
Il compenso di ognuno dei Componenti del Comitato, compreso quello del Presidente, del l ‘Amministratore Delegato o loro delegati, sarà pari a quello percepito dai Componenti del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO IV
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 20
II controllo sulla gestione nonché il controllo contabile sono esercitati da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso i1 Ministero della Giustizia.
I Sindaca restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e sono rieleggibili .
Due dei Sindaci effettivi del Collegio ed un Sindaco supplente verranno nominati direttamente dal socio ente pubblico ex art. 2458 C.C. Tra di essi verrà scelto il Presidente.
Il terzo Sindaco effettivo e l’altro Sindaco supplente verranno nominati dall’Assemblea su designazione del socio privato.
L’Assemblea fissa i compensi per i Sindaci .
TITOLO V
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – RIPARTO UTILI
Articolo 21
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 22
Gli utili netti, detratta la quota del 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale sono ripartiti fra gli azionisti in proporzione delle azioni possedute salvo diversa destinazione da deliberarsi dall’Assemblea.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 23
Le cause dì scioglimento sono regolate ai sensi degli articoli 2484 e 2489 del Codice Civile.
Costituirà, inoltre, causa di scioglimento anticipato della società la risoluzione di tutti i rapporti di concessione o di servizio con i vari Enti locali.
Articolo 24
In caso di scioglimento della società, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvedere a nominare il liquidatore su designazione del socio privato; un secondo liquidatore verrà nominato direttamente dai soci pubblici. I due liquidatori, cui poteri e compensi verranno determinati dall’Assemblea, dovranno operare congiuntamente.
TITOLO VII
CLAUSOLA ARBITRALE
Articolo 25
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, la società ed il singolo socio, relativa alla esistenza, validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente atto e dell’atto costitutivo, o dell’applicazione delle norme di legge, se non sarà possibile risolverla in via amichevole sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta su ricorso della parte più diligente.
L’arbitrato è irrituale ed il Collegio giudicherà secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dall’accettazione della nomina di tutti i membri del Collegio, salvo che le parti, di comune accordo, fissino un termine diverso.
Articolo 26
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dell’atto costitutivo si applicano 3e disposizioni della Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni e le disposizioni del Codice Civile
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