Perdite occulte

Disciplina perdite occulte

Tutela in materia di perdite occulte

Sono considerate perdite occulte, le perdite di acqua, a valle del misuratore, dovute a rotture d’impianti idrici privati, siano essi interrati o incassati, comunque non rilevabili dall’esterno in modo diretto o evidente e non riscontrabili con la normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà.

Pertanto, non sono classificate come perdite occulte, a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti e degli accessori di utilizzazione e degli scarichi privati (ad es.: frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti ecc.).

Tutte le perdite, poste a valle del contatore di Acquedotti S.c.p.A., devono essere individuate a cura e spese dell’utente ed eliminate quanto prima con la riparazione del guasto, sia per contenere gli addebiti in fattura che per garantire la tutela della risorsa idrica.

L’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto con la deliberazione n. 609/2021/R/idr le tutele minime in materia di perdite occulte, modificando la disciplina della misura del servizio idrico integrato (TIMSII) di cui alla deliberazione n. 218/2016/R/idr.

Si riporta di seguito la procedura adottata nel caso di perdite occulte, conformemente alla disciplina vigente.

L’Utente, nei casi di perdite occulte, così come definito dall’ARERA, può richiedere una rettifica delle fatture emesse in presenza di un consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, rappresentato dal consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.


Cosa fare in caso di perdite idriche e danni all’impianto interno a valle del contatore

Qual è la procedura

In caso di perdite occulte, l’utente deve procedere con tempestività alla riparazione a propria cura e spese e inviare, entro trenta giorni, la richiesta di rettifica/depenalizzazione presentando – attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore (Uffici Territoriali, posta ordinaria, posta elettronica certificata) – il modulo Richiesta depenalizzazione tariffaria (Link: https://www.acquedottiscpa.com/modulistica/) accompagnato da:

  • fotografia della rottura ambientata in cui si riconosca la proprietà dell’utente;
  • fotografia del dettaglio della rottura/riparazione
  • fotografia del contatore prima e dopo la riparazione, dalla quale si evinca anche la matricola del contatore
  • fattura degli oneri sostenuti per la riparazione
  • fotocopia di un documento di riconoscimento

La consegna del modulo e dei suoi allegati obbligatori può avvenire nelle seguenti forme:

  • presso gli uffici/sportelli aperti al pubblico nel territorio di competenza;

  • tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: Via Bimillenario Virgiliano, 14 81030 Orta di Atella (CE)

  • tramite PEC all’indirizzo: acquedotti@pec.team-service.it (il mittente deve disporre di una casella PEC)

    Non saranno prese in considerazione le richieste di rimborso comunicate oltre il termine di trenta giorni dalla esecuzione, da parte dell’utente, della riparazione del proprio impianto.

In quali casi può essere inoltrata la richiesta di depenalizzazione tariffaria

1) In presenza di un consumo pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, come definito dall’ARERA all’art. 19, comma 3, dell’allegato A alla deliberazione n. 218/2016/R/idr;

2) Se non si ha già beneficiato della depenalizzazione sulla stessa utenza negli ultimi 3 anni a partire dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

Quali sono le tutele applicate

La depenalizzazione tariffaria, che è applicata anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto, consiste in:

  • esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e di depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, nel caso di accertata perdita idrica nell’ambiente;

  • applicazione di una tariffa di acquedotto non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.

In ogni caso è prevista l’applicazione delle modalità di rateizzazione definite dall’articolo 42 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 655/2015/R/idr.

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